Nella seduta del 24 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare presso la Corte Costituzionale un articolo della legge regionale n.5 del 27/2/2020 della Regione Sardegna in quanto, modificando le vigenti attribuzioni di province e corpo forestale regionale, consentirebbe a cacciatori delegati dai soli conduttori dei fondi di attuare autonomamente abbattimenti di selvatici in periodi e zone di divieto venatorio .
Un esposto in merito , predisposto dalla LAC, era stato inoltrato nei giorni scorsi al Governo dalle associazioni LAC, LIPU, ENPA, LAV, WWF.
La legge regionale ha introdotto infatti un fenomeno di “mascheramento” collettivo: la presenza di cacciatori comuni nell’esecuzione dei piani di abbattimento ai danni di specie di fauna selvatica (es. Cornacchia grigia, Cinghiale, Daino).
L’art. 1 della legge regionale, infatti, consente l’attuazione dei piani di abbattimento approvati nei casi accertati di squilibri ecologici (spesso e volentieri tutti da dimostrare…) a *proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o … loro delegati, espressamente individuati a tal fine. Tutti i soggetti che svolgono l’attività di abbattimento, oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell’autorizzazione per l’esercizio venatorio*”.
I soggetti “delegati” dai proprietari/conduttori dei fondi agricoli “muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell’autorizzazione per l’esercizio venatorio” non sono altro che cacciatori “comuni”, in palese contrasto con l’art. 19 della legge n. 157/1992 e successive modifiche e integrazioni che limita l’attuazione dei piani di contenimento faunistici alle “guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali*” che potranno avvalersi “dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio” (comma 2°).
I cacciatori “comuni” non sono previsti, proprio perché tali piani non devono e non possono costituire un surrogato della caccia.
Lac e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-42/14514