Il T.A.R. Sardegna, ancora una volta, salva Moriglione e Pavoncella.  

Il T.A.R. Sardegna, con ordinanza Sez. I, 7 ottobre 2022, n. 255, ha sospeso parzialmente il calendario venatorio regionale sardo 2022-2023 (il decreto assessoriale n. 4143/7 del 10 agosto 2022) in merito alle previsioni con abnormi carnieri potenziali della caccia al Moriglione (Aythya ferina) e alla Pavoncella (Vanellus vanellus).

Accolta l’istanza cautelare presentata dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari, per conto delle associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), LAC, E.N.P.A., L.A.V., LIPU-BirdLife Italia, LNDC Animal Protection, WWF Italia, che hanno impugnato il calendario venatorio regionale sardo 2022-2023 in merito alle previsioni con abnormi carnieri potenziali della caccia al Moriglione e alla Pavoncella.

Assurdi carnieri potenziali previsti dalla Regione autonoma della Sardegna per i 35.987 cacciatori ufficialmente autorizzati: ben 107.961 esemplari di Moriglione e ben 899.675 esemplari di Pavoncella.

I Giudici amministrativi sardi, infatti, hanno sancito che “la determinazione assunta dalla Regione, come evidenziato in ricorso, può contribuire ad un consistente peggioramento dello stato di conservazione delle specie Pavoncella e Moriglione, in quanto l’asserito (ma contestato) incremento della popolazione delle specie ornitiche in questione emerso nell’ultimo periodo di rilevazione – a fronte di un sicuro consistente calo accertato invece nei periodi precedenti – rafforza l’esigenza di tutela – peraltro già riconosciuta nell’anno precedente da questo Tribunale con ordinanza n. 284/2021 – in vista di un più stabile e consolidato ripopolamento che potrebbe essere gravemente compromesso dalla riapertura della caccia consentita con il decreto impugnato”.

Il parere tecnico-scientifico I.S.P.R.A. (nota prot. n. 42452 del 26 luglio 2022) nettamente negativo, nonostante le assicurazioni regionali, fanno sì che “in presenza di un quadro fattuale contraddittorio, in forza del cd. «principio di precauzione», che costituisce un principio prudenziale di tutela ritenuto superabile solo con la prova contraria del fatto su cui esso si fonda, in presenza di dati e di rilevazioni forniti dalle parti parzialmente contrastanti sul trend di ripopolamento del Moriglione e della Pavoncella non può che attribuirsi prevalenza al periculum di pregiudizio delle specie”.

In precedenza, il T.A.R. isolano, con decreto presidenziale Sez. I, 12 settembre 2022, n. 226, sussistendo l’“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, così come prevede la legge (art. 56 C.P.A.), aveva disposto immediatamente la sospensione della stagione venatoria per il Moriglione, che sarebbe iniziata la successiva domenica 18 settembre, e aveva fissato l’udienza collegiale cautelare per il 5 ottobre 2022 sulla richiesta di sospensione della caccia alla Pavoncella, prevista con avvio in data successiva (13 ottobre 2022).

Quest’ultimo provvedimento giudiziario è il quindicesimo consecutivo dal 2017 e ben s’inserisce in un’ormai lunga serie di pesantissime censure dei calendari venatori regionali isolani degli ultimi anni,[1] che han visto un’Amministrazione regionale purtroppo prona alle pressioni delle associazioni venatorie in contrasto con il minimo buon senso necessario per la corretta gestione del patrimonio faunistico, segno di pessima volontà e capacità regionale di gestire il patrimonio faunistico.

 

Solo in forza delle sistematiche azioni legali ambientaliste e animaliste la Regione ha reso meno deleterie alcune previsioni del calendario venatorio.

 

I ridotti carnieri potenziali nel territorio libero di caccia (500 Lepri e 2854 Pernici) ai danni di Pernice sarda (Alectoris barbara) e Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), la chiusura della caccia al Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) ne costituiscono un timido segnale, sebbene largamente insufficiente.

 

Infatti, dopo i censimenti e i monitoraggi, l’incaricata Agenzia regionale Forestas (agosto 2022), considerato che “il prelievo (venatorio, n.d.r.), congiuntamente alle condizioni meteo climatiche poco favorevoli degli anni scorsi … stia causando un abbassamento generale della consistenza della Lepre e della Pernice sarda”, segnala “l’opportunità di bloccare il prelievo di Lepre e Pernice sarda per un ciclo di qualche anno”, analogamente per il Coniglio selvatico, per cui, “con i valori di densità osservati, non è ipotizzabile il prelievo”.

 

Solo in poche riserve di caccia autogestite è risultata ipotizzabile una quota minima di capi abbattibili, come certificato (settembre 2022) il Servizio Tutela della Natura del medesimo Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna.

 

Buon senso e rispetto della legge indicano una strada chiara per chiunque sia in grado di capirlo e voglia realmente perseguire l’interesse pubblico della salvaguardia della fauna selvatica.

 

per le Associazioni ambientaliste ricorrenti

Stefano Deliperi

 (delegato responsabile per LAC Sardegna) Via Asti 9 – 09126 Cagliari tel. 3331822161 grigsardegna5@gmail.com

 

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[1]  T.A.R. Sardegna, Sez. I, ordinanza, 7 ottobre 2022, n. 255; T.A.R. Sardegna, Sez. I, decreto presidenziale, Sez. I, 12 settembre 2022, n. 226, T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 17 settembre 2021, n. 284decreto presidenziale Sez. I, 1 settembre 2021, n. 259T.A.R. Sardegna, sentenza breve Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347,  T.A.R. Sardegna, ordinanza collegiale Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 262/2019decreto presidenziale Sez. I, 3 ottobre 2019, n. 247/2019, ; T.A.R. Sardegna, sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65 ,  Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017 .

 

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