Altra vittoria storica della LAC

REGIONE LOMBARDIA SCONFITTA IN CORTE COSTITUZIONALE. TUTTI I VALICHI MONTANI VANNO PRECLUSI ALL’ATTIVITÀ’ VENATORIA

 

La Corte Costituzionale,con sentenza n. 254depositata il 20 dicembre, ha dichiarato illegittima la norma regionale della Lombardia in materia di individuazione dei valichi montani preclusi alla caccia, soprattutto per la tutela della fauna migratrice. Il risultato è che ora da decine di siti fondamentali per l’avifauna di tutta la Lombardia se ne dovranno andare tutti i cacciatori: quelli che praticano la vagante e chi spara dagli appostamenti fissi.

La Regione Lombardia finora aveva sempre disatteso quanto, prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, avevano sentenziato dopo anni di battaglie legali della nostra associazione. Ovvero l’applicazione di una legge del 1992 che vieta la caccia nei pressi dei valichi montani interessati da importanti flussi migratori

A seguito della causa instaurata dalla LAC-Lega Abolizione Caccia, i giudici della Consulta chiamati ad esprimersi sulla questione dal TAR, hanno sentenziato che la Regione Lombardia ha violato gli standard minimi di tutela ambientale. Questo perchè la Regione ha previsto il divieto di caccia nei valichi montani solo in una porzione della c.d. “Zona Alpi”.

Secondo la sentenza di ieri, non è ammissibile restringere ad una sola parte del territorio regionale l’individuazione di tutti i valichi montani che vanno protetti dall’attività venatoria, a prescindere dall’area geografica.

Oltre a questo, la Corte Costituzionale ha stabilito che la superficie dei valichi montani (per un raggio di 1.000 metri) dagli stessi,  non è assoggettata alla percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale da precludere alla caccia, in ragione dei preminenti interessi di tutela ambientale:

“il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall’avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall’esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica.”

La Regione Lombardia ancora oggi non considera valichi già noti e censiti che ammonterebbero a un totale di oltre 40.

La LAC esprime soddisfazione per il risultato finora conseguito e proseguirà nella sua battaglia per la messa al bando dell’attività venatoria nelle zone particolarmente interessate ai flussi migratori dell’avifauna contro l’arroganza della lobby venatoria, che si traduce in tempo e denaro pubblico sperperato dalla Regione

La LAC è stata patrocinata in tutta la vertenza giudiziaria dallo studio legale Linzola di Milano che vivamente ringraziamo.

 


LEGA ABOLIZIONE CACCIA
UFFICIO STAMPA

 

Leggi la sentenza 

Sentenza Corte Costituzionale n.252 2022

Sentenza della Corte Costituzionale sulla norma valichi montani

Sentenza n.252 2022 sulla norma Regione Lombardia sui valichi montani

 

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