È un ottobre davvero positivo per le battaglie in difesa della fauna selvatica. Prima c’è stato l’accoglimento da parte del TAR della Lombardia della richiesta di sospensione del prelievo di alcune specie contemplate dal calendario venatorio regionale, poi è stata accolta anche questa altra istanza cautelare presentata dalla Lac – Lega per l’abolizione della caccia – patrocinata dallo studio dell’avvocato Claudio Linzola, contro il decreto regionale che aveva introdotto giornate integrative di caccia alla fauna migratoria, in particolare nelle Province ad alta densità venatoria di Bergamo, Brescia e Lecco e dedicate ai cacciatori da appostamento fisso.

Il Tar ha annullato le parti del decreto non conformi al parere Ispra: ancora una volta la Regione Lombardia al servizio della bulimica lobby delle doppiette si era infatti discostata in gran parte dal parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza offrire motivazioni valide se non quella della volontà di far sparare di più e più a lungo.

L’Ispra ha sottolineato la carenza di dati sulle aree con maggior pressione venatoria (Brescia, Bergamo, Lecco) non solo in ordine all’analisi dei tesserini venatori, ma anche relativamente alla densità e alla localizzazione degli appostamenti fissi di caccia. Capanni che si distribuiscono maggiormente sui colli di bottiglia, sui valichi montani, dove si concentra il flusso migratorio dell’avifauna e dove per legge dovrebbe essere vietata la caccia.

Ha poi pesato la «variabilità» della gestione faunistica sul territorio regionale, che dovrebbe essere resa più omogenea dallo strumento, obbligatorio per legge, rappresentato da quel Piano faunistico venatorio regionale di cui il Pirellone non si è mai dotato; come non si è mai dotato di un calendario venatorio annuale con atto amministrativo me ne ha uno perpetuo approvato con legge regionale nel 2004.

Un altro elemento di pressione sulle specie migratrici in Lombardia è la promiscuità tra le forme di caccia: l’articolo 35, comma 1 bis, della 26/93 (la legge regionale in materia di caccia che dal 1993 ha subito ben 274 modifiche) prevede che il cacciatore che abbia optato per la caccia da appostamento fisso possa disporre di 15 giornate di vagante e che il vagantista possa esercitare (guarda caso proprio dal primo ottobre) di 15 giornate all’appostamento fisso.

Con questi e altri provvedimenti la Lombardia continua a legiferare a favore dell’estremismo venatorio, violando fragorosamente la norma europea (la Direttiva Uccelli), la legge nazionale per la protezione degli animali selvatici e la Costituzione italiana.

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2019, proposto da Associazione LAC, Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Hoepli n. 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio fisico presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Milano via F.

del decreto della Giunta regionale della Lombardia n. 13571 del 25.9.2019, avente
ad oggetto: «CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020: GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA
APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 2019 NEI TERRITORI DEGLI UTR DI BERGAMO,
BRESCIA BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA E VAL PADANA-MANTOVA”

pubblicata sul B.U.R.L. del 30 settembre 2019 S.O. n. 40, nonché, della DGR Lombardia del 31.7.2019 n. 2032, relativa alle integrazioni del calendario venatorio regionale, nella parte in cui dispone che sia disposta con provvedimento del
competente dirigente l’eventuale integrazione di due giornate aggiuntive di caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Federcaccia Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 la dott.ssa Alessandra
Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato
nella parte in cui autorizza giornate integrative per la caccia da appostamento fisso
all’avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 30 novembre
2019;

considerato che la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione considerato che a sommario esame, proprio di questa fase di giudizio, la doglianza appare suscettibile di favorevole apprezzamento;

considerato, altresì, che nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare prevalente quello alla conservazione del patrimonio faunistico azionato dall’Associazione ricorrente;

ritenuto conseguentemente sussistenti i presupposti per l’accoglimento della
domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato nelle sole parti in cui
si discosta, o per le giornate autorizzate o per le specie cacciabili, dal parere ISPRA
e, dunque, segnatamente, laddove regola la caccia nella UTR di Brescia, nella UTR
di Bergamo, nella Provincia di Lecco e nella Provincia di Varese;
ritenuto, di contro, che il provvedimento impugnato continui a essere efficace nelle
sole parti in cui autorizza 2 giornate di caccia aggiuntive ai Turdidi nella Provincia
di Monza e nella Provincia di Como;
ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio, in
ragione della reciproca soccombenza;
ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica
udienza del 16 luglio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),
accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato nelle parti parimenti indicate in
motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 luglio
2020.
Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato il 25.10.2019

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