comunicato stampa, 9/12/2021
ANELLI FARLOCCHI AI RICHIAMI VIVI PER USO VENATORIO: PER LA CASSAZIONE E’ CONTRAFFAZIONE DI SIGILLI
L’alterazione degli anellini metallici destinati all’identificazione dei richiami vivi a scopo venatorio configura il reato di “contraffazione di strumenti destinati alla pubblica autenticazione” (art. 468 del Codice Penale).
E’ quanto precisato dalla Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44636 pubblicata il 2 dicembre scorso.
La vicenda oggetto della sentenza riguarda la pena definitiva comminata ad un uccellatore bresciano (condannato a 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa), per il reato di furto aggravato ai danni del patrimonio dello Stato, a cui erano anche stati sequestrati alcuni richiami vivi muniti di anelli della federazione ornicoltori italiani, con alterazione dei dati incisi allo scopo di gabellare come nati in allevamento alcuni richiami vivi oggetto di catture abusivamente effettuate in natura.
Alcuni richiami erano inoltre muniti di anelli riportanti un anno di nascita esageratamente incompatibile con l’aspettativa di viva degli animali.
La stessa sentenza, nel condannare l’uccellatore , oltre che per il reato ex art. 468 C.P. ,
anche per il reato di “furto venatorio” ai danni dello Stato (che la giurisprudenza individua in chi si appropria di animali selvatici senza licenza venatoria),
ne precisa l’applicabilità pure agli uccellatori non muniti di licenza di caccia , a nulla valendo il fatto che non esiste una licenza per effettuare catture con le reti, in ragione del principio costituzionale di ragionevolezza.
LEGA ABOLIZIONE CACCIA
Ufficio stampa