Per l’ennesima volta , in materia di gestione faunistica, la Regione Liguria aggiunge alla sua già ampia collezione una nuova sconfitta in sede giudiziaria.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178 depositata il 30 luglio,
http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0178s-20.html
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due articoli della legge regionale n. 29/2018 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019”.
Un articolo censurato dalla Consulta prevedeva la possibilità di immissioni nelle acque interne di specie ittiche esotiche, in violazione delle competenze statali e delle norme nazionali (di recepimento della cosiddetta Direttiva comunitaria “Habitat”) che vietano ripopolamenti di fiumi e torrenti con specie di pesci non autoctone .
La seconda disposizione che cessa di avere efficacia riguardava la previsione di una quarta e quinta giornata settimanale aggiuntive di caccia da appostamento agli uccelli migratori ad ottobre e novembre; in pratica una deroga alla norma statale che consente ai cacciatori tre giornate settimanali di caccia a testa. Ma deroghe del genere possono essere adottate solo con atto amministrativo, previo parere obbligatorio annuale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ma non fissate in modo permanente con legge regionale.
Soddisfazione viene espressa dalla Lega Abolizione Caccia (LAC), che insieme con altre associazioni ambientaliste (ENPA, WWF,LAV,LIPU) aveva inoltrato a fine 2018 un esposto ai ministeri competenti. Il Consiglio dei Ministri aveva poi impugnato la legge regionale 29/2018 presso la Corte Costituzionale.
“ Cosa abbia a che fare la fucilata ad un tordo da un appostamento , o l’immissione di trote di specie esotiche originarie del nord-America, con norme regionali di stabilità economica , resta un mistero legato alle piccole clientele della giunta , ed in particolare dell’Assessorato Regionale agricoltura malamente gestito da Stefano Mai e dal suo staff”.
LEGA ABOLIZIONE CACCIA
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