La Lega per l’Abolizione della Caccia rinnova il proprio giudizio fortemente critico in merito all’ iter , avviato presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, della proposta di legge Gallinella ed altri n. 982.
http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=982&sede=&tipo=
“Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”

La contrarietà della LAC al testo, che vede come primo firmatario lo stesso presidente Filippo Gallinella (M5S) della XIII Commissione , oltre alle firme di altri deputati di maggioranza e minoranza, si concentra sugli articoli 31 e 32 della p.d.l. .

Col falso pretesto delle “semplificazioni” (sic !) , l’art. 31 si propone di modificare la disposizione della legge venatoria statale 157/92 in materia di controllo faunistico.

In pratica il ruolo di controllo degli esemplari selvatici suscettibili di arrecare eventuali danni alle produzioni agricole, oggi attuato dalle guardie provinciali, soggetto a provvedimenti sottoposti al preventivo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e alla previa sperimentazione di metodologie incruente, verrebbe affidato in gran parte ai cacciatori.Uno sfacciato aggiramento di ben sei sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimo l’impiego dei cacciatori come surrogato dei guardiacaccia della pubblica amministrazione, autorizzato in precedenza da varie Regioni (ultima la sentenza n. 44 dello scorso 13 marzo 2019).

I cacciatori, sotto le neppur troppo mentite spoglie di “operatori abilitati dalle Regioni, muniti di licenza per l’esercizio venatorio”, andrebbero a surrogare e sostituire il ruolo degli agenti pubblici di vigilanza appartenenti alle polizie provinciali.
Per la LAC non basta qualche corso fasullo per decretare che qualunque cacciatore che opera per divertimento sia assimilabile ad un agente di polizia locale.
La p.d.l. 982 nulla prevede per la corresponsione di contributi o lo sviluppo ulteriore di metodologie alternative per attenuare i danni da selvatici in agricoltura; siamo -in realtà- di fronte ad un mero pretesto per abilitare cacciatori singoli o in squadra ad operare in periodi e zone di divieto venatorio, ma senza le garanzie di sicurezza costituite dall’impiego di personale di polizia provinciale. Una tipica furberia all’italiana….

Ancora più sfacciato è l’art. 32 della stessa proposta di legge Gallinella ed altri.
Questo articolo (ma, anche qui, che c’entrano le “semplificazioni” ? ) mira ad aggirare un pronunciamento negativo del Consiglio di Stato
( CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 26 maggio 2010, n. 3339 – https://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.3339.htm )
aggiungendo d’imperio la Confavi, piccola federazione di associazioni di cacciatori locali, all’elenco delle associazioni venatorie nazionali, in tal modo potendo accedere alla ripartizione di parte (destinata alle associazioni venatorie) della soprattassa di 5,16 euro su ogni licenza di caccia.

Peccato che un’altra deputata, firmataria della p.d.l. Gallinella n. 982, sia la stessa presidente di Confavi, Maria Cristina Caretta (Fratelli d’Italia).
http://www.camera.it/leg18/29?shadow_deputato=307573&idLegislatura=18

Che fine hanno fatto tutti i bei discorsi del passato sul conflitto di interessi ???

LEGA ABOLIZIONE CACCIA
UFFICIO STAMPA

——

Approfondimento:
il testo degli artt. 31 e 32 della p.dl. 982 all’esame della Camera dei Deputati

Capo VIII
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 31.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi approvati dall’ISPRA. Qualora per l’abbattimento sia previsto l’uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l’esercizio venatorio».

Art. 32.
(Riconoscimento di associazione venatoria)

1. Al comma 5 dell’articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157#art34-com5>, dopo le parole: «Associazione italiana della caccia – Italcaccia» sono inserite le seguenti: «, Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI».

DOVE SIAMO

Sede Legale:                        Via Ernesto Murolo 11  00145 Roma

 

Iscriviti alla Newsletter

LAC Lega Abolizione Caccia © 2024. All Rights Reserved.                                                   

C.F. 80177010156

IBAN: IT74 C030 6909 6061 0000 0119 336
BIC BCITITMM

oppure
Conto Corrente Postale: 31776206
torna