La Corte di Cassazione (sezione terza civile) con ordinanza n. 32775 del 13 dicembre 2019 (udienza del 5 luglio 2019)

ha rifiutato un risarcimento per investimento da animale selvatico.

L’attraversamento della strada da parte di un animale selvatico è un fenomeno del tutto naturale e i conducenti in condizioni  di scarsa visibilità devono comunque, per ragionevolezza,  procedere con estrema cautela e infatti

secondo la Corte, “…va rilevato che il ricorrente non ha provato che nel caso di specie caratterizzato, per sua stessa ammissione, da scarsa visibilità a causa del buio, della pioggia e della nebbia, non fosse sufficiente, quale misura atta a prevenire il danno occorsogli, il cartello di pericolo che la Regione aveva apposto in prossimità del teatro dell’incidente. Proprio le condizioni di tempo e di luogo indicate dal ricorrente in aggiunta alla segnalazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici avrebbero dovuto indurre la vittima ad adottare alla guida dell’auto un comportamento particolarmente prudente sufficiente, secondo un criterio di ragionevolezza, ad evitare l’impatto con l’animale. Il motivo non merita dunque accoglimento.”

 

 

 

 

 

LAC Liguria, 17 dicembre

 

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