LAC Vicenza avvia un finanziamento collettivo per l’acquisto di piante per la delimitazione di fondi chiusi alla caccia e per il miglioramento ambientale:

Con Nota Prot. N° 429895/77.00.09.00 del 04 novembre 2016, Class: D.760.01.2, la Regione del Veneto ha confermato che “un appezzamento di terreno delimitato da una siepe di altezza non inferiore a metri 1,20 e che rappresenti un’effettiva barriera uniforme, si può configurare come un fondo chiuso”.

Il riferimento è all’articolo 15 comma 8 della Legge 157/92: “L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri…I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.”

La possibilità di chiudere un fondo è sostenuta dagli artt. 841 ed 842 del Codice Civile.
“Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo” e “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia…”
E la caccia è appunto regolata dalla L. 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Preso atto della validità e della possibilità di istituire fondi chiusi alla caccia attraverso la messa a dimora di piante a formare una siepe di altezza non inferiore a metri 1,20 e che rappresenti un’effettiva barriera uniforme, LAC Vicenza lancia un finanziamento collettivo per l’acquisto di piante con cui sostenere la nascita di fondi chiusi alla caccia.
Una mobilitazione di persone e risorse, dal basso, attraverso la quale sarà possibile da una parte sottrarre terreni alla caccia e dall’altra ripristinare delle piante che offrono cibo e protezione agli animali oltreché movimento e continuità paesaggistica tra bosco, aree coltivate ed edificato e una lunga lista di altri vantaggi (cfr. https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/07/09/benvenuti-rifugiati-come-le-siepi-possono-difendere-te-stesso-e-gli-altri-animali-dalle-scorrerie-dei-predoni/)

LAC Vicenza si offre come garante e collettore di piccoli contributi per questo progetto di comune utilità.

Si può supportare questa idea utilizzando l’ IBAN IT 30 M 07601 11800 001002661021 (cfr. https://www.abolizionecaccia.it/sezioni/), intestato a LAC di Vicenza, e specificando come causale alcune parole chiave come ad esempio: “miglioramenti ambientali” o “siepi campestri” o “fondi chiusi” o “divieto di caccia” ecc…

Contemporaneamente è possibile indicare il proprio contatto e-mail o scrivere alla LAC di Vicenza lacvi@abolizionecaccia.it per ricevere fotografie e notizie sull’ avanzamento del progetto ed eventuali appuntamenti legati a questa attività.

Sei un proprietario terriero e vuoi escludere i tuoi appezzamenti dalla gestione programmata della caccia? È possibile presentare la propria candidatura per poter ricevere delle piante con i soldi che verranno raccolti dalla LAC per questa iniziativa.
Ma l’impegno dovrà essere reciproco e chi chiederà di ottenere gratuitamente delle piante dovrà assicurare non solo di realizzare il fondo chiuso ma anche di mantenere queste piante nel tempo e di averne rispetto (niente potature distruttive per cominciare…)
Le piante dovranno mantenere la loro integrità perché non saranno solo una barriera per delimitare un fondo chiuso ma un’opportunità di miglioramento ambientale e di ripristino dell’habitat. Per questo dovranno mantenere tutta la loro funzionalità.

Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria…” (art. 15 c. 6 L. 157/92)

Una volta realizzato il fondo chiuso, “Il divieto (di caccia N.d.R.) è reso noto mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata.” (art. 15 c. 5 L. 157/92)

Una volta realizzati “I fondi chiusi… devono essere notificati ai competenti uffici regionali.” (art. 15 c. 8 L. 157/92)

L’impegno della LAC di Vicenza, oltre al sostegno economico ai proprietari terrieri per l’acquisto di piante, sarà anche quello, come Associazione, di vigilare affinché tutto vada a buon fine.

Per chi viene sorpreso a cacciare in un fondo chiuso, regolarmente tabellato e con i necessari requisiti (art. 15, comma 8, L.157/92) la sanzione è di 206 € con conseguente sequestro degli animali uccisi. In caso di ripetizione, la sanzione diviene di 516 € e sospensione della licenza di caccia (art. 31, comma 1°, lettera f) L.157/92).

 

Attività organizzative LAC Vicenza
Delegato responsabile Manuel Zanella e Michele Favaron

 

 


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Merlo foto di Aldo Tonelli e Stefano Bottazzo
Cesena foto di Aldo Tonelli e Stefano Bottazzo
Peppola foto di Aldo Tonelli e Stefano Bottazzo

Lucherini foto di Aldo Tonelli e Stefano Bottazzo

 

 

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