Pubblicato il 27/03/2020
N. 01528/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02197/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2020, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti e Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;
contro
Ente Nazionale Protezione Animali – E.N.P.A Onlus, Lega per l’abolizione della caccia – LAC, LAV Lega antivivisezione Onlus ente morale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 22/2020, resa tra le parti, concernente il piano quinquennale, 2019-2023, di controllo della volpe sul territorio lodigiano;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Considerato che l’ordinanza appellata resiste, in questa sede di sommaria delibazione alle censure della Regione appellante, per i profili di ritenuto accoglimento in sede cautelare;
Rilevato, quanto al primo aspetto, che proprio per i piani di abbattimento programmato – che sono strumenti diversi dalla “caccia” – è indispensabile che le categorie di persone abilitate siano quelle tassativamente fissate dall’art. 19 L. 157/1992, potendosi altrimenti allargare la platea degli abilitati sicché l’abbattimento programmato veda quali attori sempre più categorie, surrettiziamente avvicinandosi ai semplici abilitati alla caccia ordinaria;
Ritenuto, quanto al secondo aspetto, che appare del tutto risibile l’interpretazione giustificatrice (fornita dall’appellante) della locuzione “sparo alla cerca con autoveicoli condotto nelle ore notturne” nel senso che l’autoveicolo sarebbe il mero mezzo di trasporto e non vi sarebbe “sparo da autoveicolo con l’ausilio di fonti luminose artificiali” (attività del tutto vietata sia per la caccia che per l’abbattimento programmato). La Regione appellante, in effetti, sembra sostenere che la sostanza della censurata – e censurabile – prescrizione non sia, come invece è, lo sparo ad una volpe paralizzata dalla luce dei fari di un’auto, che serve proprio per abbagliare l’animale così da ucciderlo aprendo o meno lo sportello dell’auto, e con l’ulteriore gravissimo pericolo di esplodere colpi di arma da fuoco su strade percorribili da auto anche di notte e non necessariamente con l’intento di abbattere animali;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 7 maggio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 27 marzo 2020.
Il Presidente
Franco Frattini
IL SEGRETARIO