EMERGENZA CORONAVIRUS E CACCIA ALLA VOLPE:
ENPA, LAC E LAV: RISIBILI LE MOTIVAZIONI ADDOTTE DALLA REGIONE
 
 
 
Con Decreto presidenziale n. RG 2197/2020, pubblicato il 27 marzo, la terza Sezione del Consiglio di Stato, Presidente Franco Frattini, ha respinto il ricorso della Regione Lombardia e dichiarato la piena validità dell’ordinanza emessa il 10 gennaio scorso, dal TAR Lombardia, al quale si erano rivolte ENPA, LAC e LAV, e che aveva sospeso alcune parti del piano che prevedeva l’uccisione delle volpi sul territorio della provincia di Lodi.
 
Anche il Consiglio di Stato oltre al TAR Lombardia, ha quindi riconosciuto le ragioni sollevate dalle associazioni animaliste, a dimostrazione dell’illegittimità del piano provinciale di abbattimento, giudicando addirittura “risibile” l’interpretazione dell’avvocatura regionale che voleva giustificare lo sparo dagli autoveicoli di notte alla “volpe paralizzata dalla luce dei fari di un’auto, che serve proprio per abbagliare l’animale così da ucciderlo aprendo o meno lo sportello dell’auto, e con l’ulteriore gravissimo pericolo di esplodere colpi di arma da fuoco su strade percorribili da auto anche di notte”.
 
Anche in questo momento, segnato da una gravissima emergenza sanitaria che vede la Regione Lombardia come la più martoriata del nostro Paese, i suoi amministratori hanno trovato tempo e risorse economiche da spendere per tutelare la sanguinaria passione dei cacciatori, venendo poi sonoramente tacitati.
 
Resta quindi pienamente vigente l’ordinanza del TAR Lombardia, che aveva vietato la partecipazione dei cacciatori ai piani di controllo, salvando così la vita a centinaia di animali. Tra i benefici conseguenti il divieto di caccia alla volpe, non bisogna dimenticare che ora i cacciatori sono costretti a restarsene a casa – anche se la Regione Lombardia era di avviso diverso – eliminando il rischio di trasformarsi in possibili vettori del Coronavirus.
 
Il prossimo 7 maggio si terrà l’udienza collegiale presso il Consiglio di Stato, nel corso della quale auspichiamo venga confermato il parere espresso con il Decreto presidenziale pubblicato il 27 marzo e quindi la piena legittimità della sospensione del piano imposta dal TAR Lombardia.
 
 
 
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Caccia alla volpe in tana
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Pubblicato il 27/03/2020

N. 01528/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02197/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2020, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti e Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

Ente Nazionale Protezione Animali – E.N.P.A Onlus, Lega per l’abolizione della caccia – LAC, LAV Lega antivivisezione Onlus ente morale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;

per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 22/2020, resa tra le parti, concernente il piano quinquennale, 2019-2023, di controllo della volpe sul territorio lodigiano;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che l’ordinanza appellata resiste, in questa sede di sommaria delibazione alle censure della Regione appellante, per i profili di ritenuto accoglimento in sede cautelare;

Rilevato, quanto al primo aspetto, che proprio per i piani di abbattimento programmato – che sono strumenti diversi dalla “caccia” – è indispensabile che le categorie di persone abilitate siano quelle tassativamente fissate dall’art. 19 L. 157/1992, potendosi altrimenti allargare la platea degli abilitati sicché l’abbattimento programmato veda quali attori sempre più categorie, surrettiziamente avvicinandosi ai semplici abilitati alla caccia ordinaria;

Ritenuto, quanto al secondo aspetto, che appare del tutto risibile l’interpretazione giustificatrice (fornita dall’appellante) della locuzione “sparo alla cerca con autoveicoli condotto nelle ore notturne” nel senso che l’autoveicolo sarebbe il mero mezzo di trasporto e non vi sarebbe “sparo da autoveicolo con l’ausilio di fonti luminose artificiali” (attività del tutto vietata sia per la caccia che per l’abbattimento programmato). La Regione appellante, in effetti, sembra sostenere che la sostanza della censurata – e censurabile – prescrizione non sia, come invece è, lo sparo ad una volpe paralizzata dalla luce dei fari di un’auto, che serve proprio per abbagliare l’animale così da ucciderlo aprendo o meno lo sportello dell’auto, e con l’ulteriore gravissimo pericolo di esplodere colpi di arma da fuoco su strade percorribili da auto anche di notte e non necessariamente con l’intento di abbattere animali;

P.Q.M.

Respinge l’istanza.

Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 7 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 marzo 2020.

Il Presidente

Franco Frattini

IL SEGRETARIO

 
 
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