Dopo l’ esposto della LAC,  congiunto alle associazioni LIPU, WWF, ENPA e LAV,
la Legge regionale Puglia 28/2018 sul contenimento della fauna selvatica è stata impugnata.

Dettaglio Legge Regionale
Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica” (29-6-2018)
Regione: Puglia
Estremi: Legge n.28 del 29-6-2018
Bur: n.89 del 5-7-2018
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 3-9-2018 / Impugnata

La legge regionale – che detta disposizioni in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica e norme per lo smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica – è censurabile, per i motivi di seguito precisati, con riferimento alle norme contenute negli articoli 4, comma 1 (Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica), e 5 (Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica), in collegamento con l’articolo 2, comma 1, lett. c), che si pongono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’ articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, oltre a violare l’articolo 118, comma 2 della Costituzione , considerato che spetta allo Stato, titolare della competenza legislativa in materia, allocare le funzioni amministrative relativamente alle questioni in esame.

1) L’articolo 4, comma 1, dispone testualmente : “Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati, secondo i seguenti criteri:
a) contenimento, allontanamento o abbattimento controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, anche come probabilità per il futuro, all’attività e alle strutture delle aziende nonché rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;
b) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici, la cui presenza rappresenta un rischio per l’incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie”.

La descritta disposizione regionale confligge palesemente con l’articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 andando così a violare l’articolo 117, comma 2, lett. s), Cost.),

La citata disposizione statale infatti intesta alle regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia ma stabilisce che tale controllo, esercitato selettivamente, debba essere praticato di norma mediante metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi: ISPRA). Solo laddove ISPRA verifichi l’inefficacia dei predetti metodi le regioni possono autorizzare piani di abbattimento, i quali devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potranno a propria volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite della stessa licenza.

In materia incide inoltre la direttiva 92/42/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; di seguito anche direttiva Habitat) che, tra le diverse misure di tutela delle specie, prevede un generale divieto di cattura o uccisione deliberata delle specie animali di cui all’Allegato IV, lett. a) (art. 12, par. 1, lett. a)), per poi consentire agli Stati membri di introdurre deroghe a tale disposizione (e ad altre disposizioni), ferme restando alcune cautele come l’inesistenza di soluzioni alternative e la predeterminazione degli interessi in vista dei quali dette deroghe possono essere previste (art. 11) . A detta direttiva è stata data attuazione, nell’ordinamento italiano, in via regolamentare, mediante il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il quale da un lato ribadisce il divieto di cattura o di abbattimento delle specie animali elencate dall’Allegato D, lett. a) (art. 8); dall’altro, imputa al Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare il potere di autorizzare deroghe a siffatto divieto (come ad altre previsioni del decreto), ancora una volta sulla base di specifiche garanzie (art. 11).

La norma regionale in esame omette tutte le cautele previste dal legislatore statale in ordine alle attività di controllo, ossia il carattere necessariamente selettivo delle stesse, la priorità dei metodi ecologici rispetto agli abbattimenti (cui consegue l’eccezionalità di questi ultimi), il parere di ISPRA. Ulteriore profilo di evidente incostituzionalità consiste poi nelle configurazione in capo alla regione, ovvero a enti eventualmente delegati, di poteri di controllo (e dunque anche di abbattimento) delle specie, senza escludere quelle per le quali il potere di deroga al divieto di cattura e di abbattimento è riservato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. In tema si osservi che, versando la fattispecie in esame nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, è allo Stato che spetta l’allocazione delle relative funzioni amministrative: sicché certamente le regioni non possono, senza che sia ad esse esplicitamente consentito, avocare a sé funzioni amministrative statali. Così facendo, dunque, le disposizioni regionali violano anche l’articolo 118, comma 2, Cost..

2) Per le medesime ragioni risultano censurabili, per violazione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’ articolo 117, comma 2 lettera s ) della Costituzione , gli articoli 2, comma 1, lett. c), e 5 della legge regionale che prevedono misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività agricola e di acquacoltura. Dette norme eccedono dalle competenze regionali nella parte in cui introducono una fattispecie di controllo straordinario non prevista dall’articolo 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992, peraltro ancora una volta senza escludere dalle misure che possono essere adottate dalla regione le specie per le quali il potere di autorizzare la cattura e l’uccisione è rimesso in via esclusiva al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della sopra richiamata disciplina statale attuativa della direttiva Habitat.

Per i motivi sopra precisati, la legge regionale , limitatamente alle disposizioni indicate , deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

 

 

http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=12443

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