7 LUGLIO 2021, COMUNICATO STAMPA
CACCIA/LIGURIA – BOCCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE DUE DISPOSIZIONI REGIONALI ILLEGITTIME IN MATERIA DI ESERCIZIO VENATORIO ALLE SPECIE MIGRATRICI
Violate dalla Regione Liguria norme sulla proprietà privata e sulla tutela dei migratori, in favore della piccola lobby venatoria.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.138 depositata il 6 luglio u.s.,
https://www.giurcost.org/decisioni/2021/0138s-21.html
ha dichiarato incostituzionali due articoli della legge regionale n. 9 del maggio 2020 “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”.
Le norme della Regione Liguria che ora cessano di avere efficacia riguardavano:
– – il silenzio-assenso dei proprietari dei fondi alla installazione di appostamenti di caccia da parte di estranei, anche a loro insaputa; i giudici della Consulta hanno sentenziato che la necessità di un diniego scritto al cacciatore per poter esercitare la propria contrarietà alla installazione di appostamenti di caccia e palchi sopraelevati, anche con permanenza di materiali usati per la loro costruzione, viola l’art. 832 del Codice Civile sul diritto alla proprietà;
– – l’esercizio della caccia per due giornate a scelta (anziché fisse come prevede la normativa statale) nel mese di gennaio nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la tutela dell’avifauna; La Liguria ha 7 ZPS per una superficie complessiva di 20.000 ettari , di cui quella del comprensorio del Beigua è la più grande.
La Corte Costituzionale ha anche precisato che le deroghe ai permessi edilizi per la realizzazione degli appostamenti di caccia non includono l’autorizzazione paesistica, che resta necessaria.
Accolto dunque il ricorso del Governo, scaturito lo scorso anno anche a seguito di un esposto di LAC ed altre associazioni ambientaliste ai ministeri competenti.
LEGA per l’ABOLIZIONE della CACCIA
Ufficio stampa