Comunicato stampa, 15/3/2022

 

Con sentenza n. 69, depositata oggi,

https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0069s-22.html?titolo=Sentenza%20n.%2069

la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del Governo (sollecitato con esposto di LAC ed altre associazioni ambientaliste),

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un articolo della legge regionale “di stabilità 2021” della Liguria , nella quale era stata inserita una disposizione per prolungare surrettiziamente la caccia ad alcune specie di uccelli.

L’argomento è il cosiddetto “arco temporale”  di caccia per ogni specie , stabilito dalle disposizioni venatorie statali.

Se, per esempio, una specie è cacciabile per tre mesi, quando se ne anticipa da data di apertura della stagione venatoria, ne va anticipata anche la chiusura, rispettando l’arco temporale continuativo  del periodo massimo che intercorre.

L’escamotage della Regione Liguria  consisteva nella possibilità di spezzettare , dilatandolo, l’arco temporale di caccia a certe specie, come il colombaccio,  in più periodi separati, in modo da rendere la specie cacciabile sia a settembre che (in deroga) nei primi giorni di febbraio.

La Consulta ha ribadito  che “se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all’intera stagione venatoria”.

 

LAC-Lega per l’Abolizione della Caccia

Ufficio stampa

 

 

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