Per Regione Lombardia, ennesima sconfitta al TAR in materia di caccia: richiami vivi e anelli
LAC “Se non avessimo fatto ricorso sarebbe stato possibile sanare anche la detenzione già in corso di richiami vivi con anelli contraffatti…”
La Quarta Sezione del TAR Lombardia, con la sentenza n. 983 di oggi, 21 aprile, su ricorso della LAC– Lega per l’Abolizione della Caccia, patrocinata dallo studio legale Linzola e in collaborazione con il CABS, ha annullato gran parte della delibera di giunta regionale n. 6833 del 2 agosto 2022 in materia di sostituzione degli anellini identificativi per gli uccelli da richiamo utilizzati nella caccia da appostamento.
In estrema sintesi, la Regione l’estate scorsa, quando tutti erano in vacanza, si era inventata che i cacciatori, per ragioni non meglio specificate di “benessere animale”, potevano sostituire (“fai da te”) l’anello al tarso della zampa degli uccelli utilizzati come richiami vivi ai loro capanni di caccia, nella più totale assenza di controlli, criteri, motivazioni, ecc. con un sigillo difforme.
Nel suo dispositivo, il TAR stigmatizza: ”Il deliberato qui in esame, invero, mediante la congiunta previsione della possibilità di sostituzione dell’anello e dell’assenza di qualsivoglia controllo, conduce al risultato di agevolare l’elusione e la violazione del divieto di utilizzo di esche prive di contrassegno, la cui garanzia di osservanza è invece una delle finalità per cui la legge attribuisce alla Regione il potere esercitato.”
LAC e Cabs si sono opposte a questo ennesimo escamotage della Regione utile a legalizzare richiami vivi di provenienza illecita, e solo grazie a un ricorso ai giudizi del TAR è riuscita a mettere un freno alla diffusissima pratica di spacciare per allevati uccelli in realtà catturati con le reti o prelevati, ovvero rubati, direttamente nei nidi quando sono ancora pulli.
Con la delibera di Regione Lombardia sarebbe inoltre stato possibile sanare la detenzione già in corso di richiami vivi con anelli contraffatti.
La sentenza del TAR tra l’altro, afferma: “Orbene, nella Deliberazione impugnata dalla L.A.C. la Regione Lombardia si è determinata in modo difforme dal parere obbligatorio dell’Ispra (non prevedendo bordi dell’anello necessariamente non taglienti, diametri fissi differenziati per specie e peso omogeneo del dispositivo lungo il perimetro) senza esplicitare alcuna motivazione al riguardo”
Siamo nuovamente difronte al paradosso per cui Regione Lombardia, piuttosto che cercare di arginare le illegalità, continua, in maniera sistematica, ad adottare provvedimenti che favoriscono palesemente i crimini contro la fauna selvatica