E INTANTO LA COMMISSIONE EUROPEA MINACCIA LA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE

Le associazioni: “Doppia debacle per il Pirellone. La stagione dei richiami vivi è finita”.

Nuova vittoria giudiziaria per le associazioni ambientaliste Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf Italia contro la Regione Lombardia. Con ordinanza collegiale n. 1322, depositata oggi 11 ottobre, il Tar Lombardia, in sede collegiale, ha confermato la sospensione dell’impiego dei famigerati “roccoli”, da destinare quest’anno alla cattura di 12.700 uccelli selvatici per il loro impiego come richiami vivi da distribuire ai cacciatori.

Una prima sospensiva era stata disposta con decreto presidenziale cautelare urgente del 21 settembre scorso, dopo il ricorso delle associazioni curato dallo studio Linzola. La trattazione di merito del ricorso è stata fissata al prossimo 16 luglio 2020. Per i giudici amministrativi “nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, ad avviso del Collegio, l’interesse alla conservazione del patrimonio faunistico della Regione azionato dalle associazioni ricorrenti”.

La Commissione Europea, con nota dell’8 ottobre, aveva già fatto presente all’Italia l’illegittimità del provvedimento regionale, lasciando chiaramente intendere che in assenza di ritiro del provvedimento la procedura di infrazione congelata ripartirebbe.

“Quello della Regione Lombardia – dichiarano Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf Italia – era un provvedimento talmente pieno di illegittimità e privo di speranza che la sua fine era solo questione di tempo. Ora sostanzialmente è arrivata. La Lombardia prenda atto della debacle e consideri definitivamente chiusa la triste stagione dei roccoli, dedicandosi finalmente alla cosa che più conta: la tutela della fauna selvatica”.

 

Sempre oggi, su ricorso della LAC, il TAR Lombardia ha accolto l’istanza cautelare per il decreto dell’11 settembre, emanato a ridosso dell’apertura della stagione venatoria, sospendendo la caccia alle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia. Anche in questo caso “è prevalente, ad avviso del Collegio, l’interesse alla conservazione del patrimonio faunistico della Regione azionato dall’associazione ricorrente”.

 

 

 

Pubblicato 11.10.2019

 

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